Condizioni generali di contratto
Premesso che:
-
L’organizzazione ed il venditore
del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’ espletamento delle loro attività;
-
Il consumatore ha diritto di ricevere
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico con indicazione di tutti gli
elementi del contratto di vendita (art. 85,86 Dlgs 206/2005). Il decreto legislativo
6 settembre 2005, n.206 intende per:
-
Organizzatore del viaggio, il soggetto
che realizza la combinazione degli elementi di cui all’art. 84 e si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
-
Venditore, il soggetto che vende,
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 84 verso
un corrispettivo forfettario;
-
Consumatore di pacchetti turistici,
l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per conto della quale il contraente principale s’impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico. I pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultati dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente
almeno una notte:
-
trasporto
-
alloggio
-
servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico
2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di
pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili della
L. 27/12/1977 Internazionale relativa al contratto di viaggi (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonché da Decreto Legislativo 206/2005.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA
– SCHEDA TECNICA
L’organizzazione ha l’obbligo di
realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono: estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo
o programmi fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione (art.89 Dlgs 206/2005);
cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui la A.GE.CO.TURS invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l’azienda di viaggi venditrice. Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dalla A.GE.CO.TURS
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art.87 comma
2 del Dlgs 206/05 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 30%
del prezzo del pacchetto turistico, dovrà essere versato all’atto della prenotazione
ovvero all’atto della richiesta impegnativa, il saldo dovrà essere versato 30 giorni
prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti
la data della partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
della A.GE.CO.TURS la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico
è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi
di trasporto, incluso il costo del carburante;diritti e tasse su alcune tipologie
di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra
in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica
del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente
art.6 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente figurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dalla A.GE.CO.TURS
dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico
abbia costo inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare
comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro
e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dalla A.GE.CO.TURS
si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell’acconto
versato di cui all’art.5/1° comma- l’importo della penale nella misura indicate
di seguito (oltre al costo individuale di gestione pratica e di polizza assicurativa
contro l’annullamento):
10% della quota di partecipazione
fino a 30 giorni prima della data di partenza del viaggio con i voli di linea e
per i soggiorni;
20% della quota di partecipazione
fino a 30 giorni prima della data di partenza del viaggio con i voli speciali diretti;
25% della quota di partecipazione
dal 29° giorno al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio con i voli
di linea e per i soggiorni;
50% della quota di partecipazione
dal 29° giorno al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio con i voli
speciali diretti;
50% della quota di partecipazione
dal 14° al 4° giorno prima della data di partenza del viaggio con i voli di linea
e per i soggiorni;
75% della quota di partecipazione
dal 14° al 4° giorno prima della data di partenza del viaggio con i voli speciali
diretti;
100% della quota di partecipazione
dal 3° giorno alla data di partenza del viaggio con i voli di linea e per i soggiorni;
100% della quota di partecipazione
dal 3° giorno alla data di partenza del viaggio con i voli speciali diretti;
nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun
rimborso sarà accordato a che non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante
lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono
necessariamente applicate da parte dell’Operatore in quanto quest’ultimo ha assunto
nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli
perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti.
Eventuali variazioni degli importi delle penali relativi a singoli prodotti sono
evidenziati nelle pagine di riferimento degli stessi.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della
partenza, la A.GE.CO.TURS comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornitore
uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto ( ai sensi del precedente art.7). Il consumatore può esercitare i diritti
sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto (ai sensi del precedente art.7) la A.GE.CO.TURS (ex art.33 Dlgs
206/05) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggi. La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO
LA PARTENZA
La A.GE.CO.TURS, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dalla A.GE.CO.TURS venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi
sostituire da altra persona sempre che:
-
l’organizzatore ne sia informato
per iscritto con almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata di partenza
del viaggio, contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
-
il sostituto soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione dei servizi (ex art.89 Dlgs 206/05) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
-
il soggetto subentrante rimborsi
alla A.GE.CO.TURS tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono
inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie
di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica
del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a).
La A.GE.CO.TURS non sarà pertanto
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori dei servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dalla A.GE.CO.TURS alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI
PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti
di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al “pacchetto turistico”. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione quei particolari
desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risultati possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE
ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio
si riferisce, la A.GE.CO.TURS si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente dalle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per
tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento
ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale:
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio
non può superare l’importo di “2000 franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto
dall’art. 13 n°2 CVV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783
Cod. Civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare
le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contatto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCIE
Ogni mancanza nell’esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE
CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMETO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel
prezzo o previste in catalogo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del “pacchetto”, infortuni e bagagli nonché stipulare un contratto di assicurazione
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso
la Direzione Generale
per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (art.100 Dlgs 206/05), in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi
all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta
del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1 n.3 e n.6; artt. Da
17
a
23; artt. Da
24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita
del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili
le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di “pacchetti
turistici” sopra riportate: art. 4, 1° com.; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9, art.
10, 1° com.; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico”. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico”
(organizzatore, viaggio, etc) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore soggiornoetc.).
PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali
verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che
il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali
in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi ed in ogni momento potranno essere cancellati
a richiesta del consumatore.
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